Il Tar dell’Umbria respinge i ricorsi presentati da alcuni privati cittadini
Corretto l’iter procedurale seguito per l’approvazione della variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Spoleto. È quanto ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Umbria in due diverse sentenze, respingendo i ricorsi presentati da privati cittadini sul mancato accoglimento delle rispettive osservazioni per la trasformazione dei propri terreni da agricoli ad edificabili.
Innanzitutto il TAR Umbria ha sancito l’indipendenza della variante al PRG – Parte Strutturale, approvata dal Consiglio comunale con la delibera n. 9 del 4 febbraio 2021, rispetto la sentenza con cui la Corte Costituzionale, nel luglio 2023, ha dichiarato incostituzionale l’art. 22 comma 2 della legge regionale n. 5 del 2014, ossia la norma regionale che consentiva ai comuni di rilasciare il parere di compatibilità sismica dopo l’avvenuta approvazione con valore di conferma retroattiva del PRG.
La questione della sentenza della Corte costituzionale, ha spiegato infatti il TAR Umbria (estensore Daniela Carrarelli, presidente Pierfrancesco Ungari) “esula dall’oggetto del presente giudizio, che verte su un autonomo procedimento di variante, adottato nel rispetto del dettato dell’art. 89 d.P.R. n. 380 del 2001 con il previo parere sismico rilasciato dai competenti uffici della Regione Umbria. Difatti, il PRG di Spoleto è estraneo al perimetro del presente giudizio, mentre la Variante al PRG – Parte strutturale che qui viene in rilievo ha seguito un autonomo iter, ai sensi dell’art. 32, commi 3 e 4, l.r. n. 1 del 2015, senza giovarsi dell’applicazione della disposizione dell’art. 22 l.r. n. 5 del 2014 dichiarata costituzionalmente illegittima, bensì acquisendo, nel rispetto del dettato dell’art. 89 TUE, il previo parere sismico rilasciato dai competenti uffici della Regione Umbria, come esplicitato sia nella delibera di adozione D.C.C. n. 1 del 2019, che in quella di approvazione D.C.C. n. 9 del 2021”.
Tra le motivazioni dei ricorsi c’era inoltre la contestazione, anch’essa respinta, dell’approvazione per stralci della delibera di Consiglio comunale. Il TAR Umbria ha di fatto accolto le argomentazioni del Comune di Spoleto, rappresentato e difeso in entrambi i casi dall’avvocato Antonio Bartolini:“La delibera per stralci è una delibera unitaria che si articola in una pluralità di votazioni al fine di gestire al meglio le problematiche di conflitto di interessi che nascono in un comune di non grandi dimensioni come Spoleto”.
Altro elemento contestato, rispetto al quale è stata certificata dal TAR Umbria l’assoluta insussistenza, ha riguardato l’ipotesi di conflitto di interessi in capo al Segretario Generale del Comune di Spoleto, le cui funzioni di verbalizzazione e assistenza tecnico-giuridica al Consiglio comunale non incidono sul processo decisionale dell’organo politico, non risultando incompatibili per la regolarità della delibera.
Sono infine risultate infondate e non dimostrate anche le accuse sul potenziale conflitto di interessi dei Consiglieri comunali che, conseguentemente, hanno partecipato alla discussione e alla votazione della deliberazione sulla variante nel pieno rispetto della norma.