Home Evidenza L’avvocato Luca Gentili a favore della riforma della Giustizia targata “Nordio”

L’avvocato Luca Gentili a favore della riforma della Giustizia targata “Nordio”

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Avvocato Luca Gentili, presidente della Camera Penale di Perugia

Intervista esclusiva al presidente della Camera Penale di Perugia e titolare dello studio legale che opera prevalentemente nel settore del diritto penale in ambito nazionale ed internazionale

Sono otto gli articoli del disegno di legge – approvato dalla Camera in via definitiva – che porta il nome del Guardasigilli Carlo Nordio e che propone una significativa riforma del Codice di Procedura Penale e dell’Ordinamento Giudiziario.
Le novità riguardano l’abolizione del reato di abuso d’ufficio, una maggiore stretta sulle intercettazioni, la modifica del reato del traffico di influenze illecite.

Calro Nordio, Ministro della Giustizia

Per un’analisi approfondita e professionale ne parliamo con l’avvocato Luca Gentili, presidente della Camera Penale di Perugia e titolare dello studio legale che opera prevalentemente nel settore del diritto penale in ambito nazionale ed internazionale.
Lo studio Gentili, grazie al qualificato apporto professionale dei suoi collaboratori, copre tutti gli aspetti del diritto penale, nella loro complessa articolazione, potendo in particolare vantare anche una consolidata esperienza anche nel campo – sempre più rilevante nella pratica – del diritto dell’informatica. Lo studio offre in particolare assistenza a clienti italiani e internazionali.

Avvocato Gentili lei è a favore dell’abolizione del reato di abuso di ufficio, quali saranno i vantaggi per i dirigenti della pubblica amministrazione?
«L’abuso d’ufficio “è” ma oggi dovremmo dire “era” una figura di reato discutibile.
I pubblici amministratori spesso giustificavano la loro inerzia nell’adottare provvedimenti con “la paura della firma” proprio per l’indeterminatezza delle condotte che potevano essere punite per tale titolo di reato; va ricordato che già nel 2020 il Legislatore aveva cercato di porre rimedio specificando che questo reato non si poteva configurare in presenza di margini di discrezionalità amministrativa rispetto all’adozione di un provvedimento. Ma non bastava. Adesso questa disposizione è stata finalmente abrogata.
E comunque l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio va coniugata non solo con la rimodulazione del reato di traffico di influenze, ma anche con la reintroduzione, avvenuta qualche giorno fa con il c.d. decreto legge carceri (entrato in vigore lo scorso 4 luglio) del reato di peculato per distrazione ovvero di una figura di reato che era stata abrogata nel 1990 e che punisce la condotta del pubblico ufficiale che danneggia terzi o si avvantaggia destinando somme di cui è in possesso a finalità diverse da quelle previste dalla legge.
In questo modo sono stati ovviati i presunti problemi di compatibilità con gli obblighi internazionali a cui si poteva andare incontro, come denunciato da parte dell’Associazione dei magistrati con l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio. Per noi penalisti, invece, costituisce, finalmente, l’accoglimento da parte del Legislatore di una proposta che portavamo avanti da decenni».

Come cambia la legge sulle intercettazioni?
«Il divieto di un utilizzo distorto dei verbali delle intercettazioni, soprattutto di quelle parti irrilevanti per le indagini, si colora di un limite ulteriore e cioè, dai verbali delle intercettazioni, dovranno essere escluse le parti che riguardano persone diverse da quelle coinvolte nel processo e ciò, ovviamente, a tutela della loro privacy. Anche gli atti del processo come ad esempio la richiesta di misura cautelare del pubblico ministero e la conseguente ordinanza del giudice non dovranno contenere informazioni su persone diverse da quelle coinvolte, a meno che non siano indispensabili per l’esposizione dei fatti.
A ciò si aggiunge il divieto di pubblicare qualsiasi intercettazione di un processo, se questa non è contenuta in un provvedimento del giudice o comunque se non è stata usata nel dibattimento ed il rilascio della copia delle intercettazioni potrà essere concesso solo alle persone coinvolte nel processo ed ovviamente al difensore. Piccoli passi avanti a tutela dell’immagine di coloro che, estranei ai fatti i quali, senza aver fatto niente, solo per avventura, erano stati indirettamente intercettati. Quello che non è chiaro nella legge di riforma è ciò che succederà se questi divieti non verranno osservati».

Per le richieste di misure cautelari personali è stato introdotto il contraddittorio preventivo, in cosa consiste e cosa cambia rispetto a prima?
«Sono stati introdotti due principi assolutamente nuovi.
Il primo è l’interrogatorio preventivo dell’indagato prima dell’emissione della misura cautelare in carcere; è certamente frutto del riconoscimento di una concreta attenzione al tema della libertà personale ma soprattutto per l’abuso che troppo spesso è stato fatto nel passato, anche recente, della custodia cautelare.
Al di là delle questioni di bandiera va chiarito che questo principio ha, comunque, natura eccezionale essendo, ad esempio, escluso del tutto per i reati di maggiore allarme sociale ed è comunque limitato alla sola esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato. Ad esempio, se il soggetto da interrogare – su cui pende una richiesta di custodia in carcere per pericolo di fuga trovandosi a piede libero al momento in cui si presenta dal giudice per essere interrogato – e nei cinque giorni successivi il magistrato deciderà se concedere o meno la misura cautelare – anche se prima non esisteva, il pericolo di fuga certamente si profilerà in quel momento.
Il secondo principio, anch’esso assolutamente nuovo, è l’assegnazione ad un giudice collegiale, tre giudici anziché uno solo, delle richieste custodiali in carcere. É ovviamente connesso all’esigenza certamente reale e concreta di maggiore ponderazione del provvedimento di privazione della libertà personale nella sua forma più grave anche se va detto che questa parte del c.d. DDL Nordio – oggi legge – non entrerà in vigore subito essendo stato previsto un differimento di due anni».

In ultimo il Ddl propone di ridisegnare il potere del pubblico ministero di proporre appello sulle sentenze di primo grado per i reati meno gravi, come considera questa proposta?
«Valutiamo molto positivamente la introduzione, o forse per meglio dire, la reintroduzione, dopo l’abrogazione della legge Pecorella del 2006, del divieto di impugnazione delle sentenze di assoluzione da parte del Pubblico Ministero, ancorché oggi limitato ai soli reati a citazione diretta ovvero a quelli meno gravi.
E’ un ulteriore passo verso la piena realizzazione di una delle più antiche battaglie dei penalisti italiani; una novità che, comunque, non può che essere salutata con grande soddisfazione.
Ma le due battaglie più importanti non sono ancora vinte: e mi riferisco alla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e la vera umanizzazione della detenzione carceraria. L’Unione Camere Penali Italiane la settimana scorsa ha proclamato un’astensione dalle udienze penali per tre giorni; anche a Perugia come in quasi tutte le città italiane si è svolta una Maratona Oratoria per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei suicidi in carcere, sul sovraffollamento e sulle condizioni di vita e di lavoro, in generale, sia dei detenuti che della Polizia Penitenziaria.
Sono stato venerdì scorso al Carcere di Capanne per effettuare dei colloqui… con il caldo torrido di queste settimane la condizione di coloro che vi sono ristretti ma anche di coloro che sugli stessi sono chiamati a sorvegliare, è davvero disumana mentre non possiamo che ricordare che le pene non devono consistere, come dice l’art.27 della nostra Costituzione, “in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”».
Francesco Castellini