Secondo i giudici di secondo grado non sussistono i reati contestati
L’ex marito, accusato di violenza privata e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e si era visto infliggere in primo grado una condanna, visto che nella vecchia casa di famiglia, rimasta in uso solo a lui, è stato assolto dall’accusa di aver cambiato le serrature, impedendo così all’ex moglie di accedervi, seppure all’interno c’è una stanza che era stata assegnata alla donna.
Sentenza, però, che la Corte di appello di Perugia ha ribaltato qualche giorno fa.
Come riporta il Notiziario penale di giugno, e come riferisce Il Messaggero, infatti, secondo i giudici di secondo grado non sussistono i reati contestati – la violenza privata e la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, appunto – «per mancanza dell’elemento soggettivo».
Secondo la Corte d’appello, infatti, non c’è stata la volontà di porre in essere i comportamenti illeciti contestati «nel caso in cui la condotta dell’imputato sia caratterizzata da buona fede nell’interpretare, anche con l’ausilio dei propri legali, il provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria».
In altre parole, aver cambiato le serrature di tutte le porte della parte di casa riconosciuta in possesso all’uomo non è illegittimo, considerando che la moglie aveva comunque la possibilità di accedere all’appartamento e soprattutto alla stanza di sua pertinenza, come da sentenza di separazione.
Per questo motivo i giudici di appello hanno ritenuto di riformare la sentenza di primo grado «valorizzando il contenuto della sentenza di separazione che nell’attribuire alla moglie l’uso esclusivo di una sola stanza dell’appartamento rimasto in uso al marito, non impedisse a quest’ultimo di poter sostituire le serrature delle altre stanze».